Colonnine nei parcheggi aziendali: obblighi e scadenze verso il 2027

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Colonnine nei parcheggi aziendali: obblighi e scadenze verso il 2027

Gestisci un’azienda, un hotel, un centro commerciale o un altro edificio non residenziale con parcheggio? Le regole sulle colonnine potrebbero riguardarti già oggi, soprattutto se stai costruendo, ristrutturando o gestisci una sede con molti posti auto. Qui trovi i criteri da controllare, le prescrizioni italiane già applicabili, le novità EPBD previste dal 2027 e le eccezioni da non dare per scontate.

Non esiste un unico numero di colonnine valido per ogni azienda. Destinazione dell’edificio, numero di stalli, accessibilità del parcheggio e tipo di intervento cambiano il calcolo. E installare subito i punti di ricarica non è sempre l’unica soluzione: in alcuni casi la norma ammette una predisposizione elettrica da completare in seguito.

A chi interessa, in breve

  • Proprietari e gestori di edifici non residenziali con parcheggi interni o adiacenti.
  • Aziende che progettano una nuova sede o una ristrutturazione importante, specialmente se i lavori coinvolgono parcheggio o impianto elettrico.
  • Responsabili di immobili con oltre venti posti auto, per verificare gli obblighi sugli edifici esistenti e prepararsi all’evoluzione europea.
Auto elettrica in ricarica nel parcheggio di una sede aziendale.
La progettazione delle ricariche aziendali parte dagli spazi di sosta e dalle esigenze di chi li utilizza.

Perché la legge interviene sui parcheggi

La difficoltà spesso non è installare la colonnina, ma portare potenza e cavi fino agli stalli: possono servire scavi, nuove linee e adeguamenti del quadro, con lavori più complessi quando il sito è già operativo. Le norme edilizie puntano quindi a predisporre gli edifici mentre si costruiscono o si ristrutturano, evitando che ogni futura attivazione richieda di riaprire opere appena concluse.

Per questo la normativa distingue tra punto di ricarica installato, pre-cablaggio e canalizzazioni. Sono livelli diversi: il primo consente di ricaricare, gli altri riducono i lavori necessari per aggiungere punti più avanti. Il requisito minimo serve a rendere possibile l’elettrificazione; non dice da solo quante colonnine siano utili per il funzionamento dell’attività.

Le regole italiane già applicabili

La base è l’articolo 4 del decreto legislativo 192/2005, modificato dal decreto legislativo 48/2020. Per gli edifici non residenziali nuovi o soggetti a ristrutturazione importante con più di dieci posti auto sono previsti almeno un punto di ricarica e canalizzazioni per un posto ogni cinque. Nelle ristrutturazioni contano anche il perimetro dei lavori e il loro collegamento con parcheggio o infrastruttura elettrica; lo stallo deve essere interno o adiacente all’edificio.

Per gli edifici non residenziali esistenti con più di venti posti auto, la disciplina aveva già fissato al 1° gennaio 2025 il termine per installare almeno un punto. È una soglia minima: non equivale a un dimensionamento del servizio in base a dipendenti, flotta o visitatori.

Un aggiornamento importante è il decreto 28 ottobre 2025 sui requisiti minimi energetici, in vigore dal 3 giugno 2026. Il suo capitolo dedicato distingue parcheggi ad accesso pubblico e privato e articola le dotazioni in base a edificio e intervento. Le tabelle considerano, tra le altre, colonnine AC di tipo A da 7,4 kW, punti DC di tipo B da almeno 50 kW e infrastrutture di predisposizione. Le tabelle del decreto e le indicazioni applicative del MASE aiutano a calcolare il caso concreto.

Un esempio MASE riguarda un nuovo edificio non residenziale con parcheggio privato da 200 posti: il calcolo illustrativo porta a 12 punti di tipo A e uno di tipo B. Non è una formula da applicare a ogni sito: accesso pubblico o privato, tipo di intervento e tabella pertinente possono cambiare il risultato. Le tabelle riportano inoltre fasi al 2025 e al 2030, benché il decreto sia entrato in vigore nel 2026: per stabilire decorrenze e adempimenti del singolo immobile è prudente far verificare il testo coordinato da un professionista.

Auto elettrica collegata a una colonnina in un parcheggio aziendale coperto.
La durata della sosta e le esigenze di chi parcheggia orientano la scelta dell’infrastruttura.

Che cosa cambia con l’EPBD dal 2027

L’articolo 14 della direttiva europea sulla prestazione energetica degli edifici (EPBD) fissa un ulteriore passaggio. Per gli edifici non residenziali con più di venti stalli, entro il 1° gennaio 2027 lo Stato deve assicurare almeno un punto ogni dieci posti oppure canalizzazioni per almeno il 50% degli stalli. Per le nuove costruzioni e le ristrutturazioni importanti con più di cinque posti, in linea generale, la direttiva prevede un punto ogni cinque, pre-cablaggio per almeno metà dei posti e canalizzazioni per gli altri; negli uffici il rapporto indicato è un punto ogni due stalli.

Questi rapporti non vanno letti senza le condizioni previste dall’articolo: rapporto del parcheggio con l’edificio, natura dei lavori e regole nazionali di attuazione. La direttiva consente inoltre agli Stati di introdurre deroghe circoscritte, per esempio per sistemi energetici isolati o quando l’infrastruttura supera il 10% del costo della ristrutturazione importante. È una facoltà da recepire a livello nazionale, non un’esenzione automatica invocabile da qualsiasi proprietario.

Eccezioni: quando verificare prima di concludere

La disciplina italiana contempla casi specifici che possono escludere alcuni obblighi: tra questi, determinati edifici non residenziali di proprietà e occupati dalla stessa PMI; titoli edilizi presentati entro il 10 marzo 2021 nei casi previsti; sistemi micro-isolati in cui la predisposizione creerebbe problemi sostanziali alla rete locale; costi dell’infrastruttura superiori al 7% del costo della ristrutturazione importante; e alcuni edifici pubblici con dotazioni equivalenti. Ogni eccezione ha requisiti e documenti propri: la soglia del 7%, per esempio, non è uno sconto generico sull’acquisto di una colonnina.

Prima di applicare una deroga occorre quindi controllare proprietà e occupazione dell’immobile, titolo edilizio, lavori e costi. Numero di posti auto e potenza del contatore, da soli, non bastano a stabilire se il sito sia incluso o escluso.

Recepimento italiano: nel momento in cui scriviamo

Il termine europeo per recepire l’EPBD è scaduto il 29 maggio 2026. Il 15 luglio la Commissione europea ha comunicato di aver inviato lettere di costituzione in mora a tutti i 27 Stati membri per il recepimento incompleto. Nel momento in cui scriviamo questo articolo, le ultime informazioni pubblicate dal Senato indicano ancora in esame in Commissione la legge di delegazione europea 2026, passaggio collegato dal Governo al futuro decreto italiano di recepimento. Le prescrizioni EPBD e le relative eccezioni dovranno dunque essere lette anche alla luce del testo nazionale che verrà approvato e pubblicato.

Non confondere obblighi edilizi e pagamenti AFIR

Un’altra regola che guarda al 2027 è contenuta nel regolamento AFIR, ma riguarda i pagamenti alle stazioni accessibili al pubblico. Dal 1° gennaio 2027, per punti pubblici da almeno 50 kW lungo la rete TEN-T e nei parcheggi sicuri e protetti, è richiesto un terminale di pagamento con carta o un dispositivo contactless, anche per quelli già installati. Non è la stessa norma che stabilisce quante prese o predisposizioni servono in un edificio. Una colonnina riservata ai dipendenti non diventa pubblica per il solo fatto di trovarsi in un parcheggio aziendale.

Dall’adempimento a un progetto utile

La ricarica può sostenere l’elettrificazione di una flotta e offrire un servizio a dipendenti, clienti o ospiti mentre l’auto è già ferma. Il ritorno, però, non è automatico: dipende da utenti e tempi di permanenza, utilizzo effettivo, costo dell’allaccio, opere civili, energia e manutenzione. Il minimo normativo e il numero di punti utili all’attività sono due valutazioni diverse.

Per chi resta molte ore, la ricarica AC può essere sufficiente; la DC è più adatta a soste brevi, ma richiede potenze e investimenti maggiori. La scelta tra AC e DC per il business dovrebbe partire da come si usa il parcheggio. Il load management può distribuire la potenza tra più punti e gli altri consumi dell’edificio; per stimare le voci di spesa, leggi anche la guida Sagelio ai costi di installazione aziendale.

Tecnico elettrico controlla il quadro di distribuzione e una colonnina in un parcheggio aziendale coperto.
Il progetto parte dal quadro elettrico, dagli stalli e dal profilo reale di utilizzo del sito.

La verifica iniziale del parcheggio

Prima di definire lavori e potenze, raccogli almeno questi elementi:

  • uso dell’edificio e numero effettivo di stalli;
  • accesso pubblico o riservato e rapporto del parcheggio con l’edificio;
  • nuova costruzione, edificio esistente o ristrutturazione e relativo perimetro;
  • documentazione utile a dimostrare eventuali eccezioni;
  • potenza disponibile, consumi concorrenti e possibilità di espansione;
  • utenti, durata delle soste e obiettivo del servizio.

Con questi dati è possibile confrontare installazione immediata e predisposizione per fasi, senza sovradimensionare l’impianto né fermarsi al minimo di legge. Se stai valutando le colonnine per il tuo parcheggio aziendale, raccontaci nel modulo qui sotto come viene utilizzato il sito: il team Sagelio potrà aiutarti a individuare gli aspetti tecnici e progettuali da approfondire.

Per aziende e strutture

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Raccontaci che tipo di struttura gestisci. Un consulente Sagelio ti aiuterà a valutare tecnologia, potenza, costi e modalità di gestione più adatti al tuo progetto.

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infrastrutture di ricaricaricarica auto elettrica

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